Stabilimento non autorizzato emissioni, reato prescinde da superamento limiti
Aria
Esercitare un impianto senza la prescritta autorizzazione alle emissioni configura un reato, ai sensi del “Codice ambientale”, a prescindere dalla circostanza che le stesse superino o meno i valori limite stabiliti.
Con queste motivazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 28764/2015) ha annullato una sentenza con la quale il Gip aveva assolto il titolare di un’impresa di lavorazione del pellet, non autorizzata alle emissioni in atmosfera, dal reato di esercizio non autorizzato di stabilimento che produce emissioni in atmosfera (articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006).
La norma, sottolinea la Suprema Corte, considera unicamente il carattere “formale” della condotta, cioè l’esercizio dell’attività senza la prescritta autorizzazione, e ha quindi errato il Gip che, concentrandosi esclusivamente sul profilo “sostanziale” delle emissioni, ha escluso il reato dopo aver verificato che le nubi polverulente provocate dall’impianto non superavano i limiti di legge.
Per costante indirizzo giurisprudenziale, il reato in questione costituisce un reato di mera condotta, e non di danno, tanto che non richiede neanche che l’attività inquinante abbia avuto effettivamente inizio, essendo sufficiente, affinché si configuri, la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Aria - Stabilimento non autorizzato - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Reato di mera condotta - Sottrazione al controllo preventivo P.a. - Sufficienza - Superamento limiti stabiliti dalla legge - Irrilevanza
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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