Emission trading, dal 23 luglio 2015 cambiano sanzioni
Cambiamenti climatici
Con l’entrata in vigore del Dlgs 111/2015 si alzano le sanzioni minime applicabili ai gestori degli impianti rientranti nel sistema di scambio delle quote di emissione, ma scende l’impatto della parte “variabile” delle stesse.
Il Dlgs 2 luglio 2015, n. 111, attraverso la modifica dell’articolo 36 (Sanzioni) del Dlgs 30/2013 (atto di recepimento della direttiva 2009/29/Ce), alza l’importo minimo delle sanzioni pecuniarie applicabili nel caso di omessa informazione o comunicazione da parte dei gestori (da mille a 10mila euro), ma abbassa la sanzione applicabile “in aumento” e “per ogni quota indebitamente percepita”, legandola al valore medio di mercato delle quote. Altra novità riguarda gli impianti di ridotte dimensioni che, seppur esclusi dal sistema, diventano passibili di sanzione (fino a 5mila euro) se non adottano le misure equivalenti richieste.
Oltre che sul regime sanzionatorio, il Dlgs 111/2015 interviene sulla definizione di “operatore aereo amministrato dall’Italia”, precisa le possibilità di utilizzo dei crediti CERs/ERUs e ridisegna le funzioni istruttorie e deliberative del comitato Ets.
Gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa, al pari di quelli utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione, escono dal campo di applicazione del sistema.
Perfezionamento e estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - Emission trading - Attuazione della direttiva 2009/29/Ce - Abrogazione Dlgs 216/2006
Emission trading - Perfezionamento ed estensione del sistema - Modifica del Dlgs 30/2013
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