Appalti, slitta al 1° novembre obbligo aggregazione per Comuni
Appalti e acquisti verdi
Nuovo slittamento al 1° novembre 2015 dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di aggregarsi per bandire appalti di beni, servizi e forniture. Lo prevede la legge 13 luglio 2015, n. 107.
In particolare l'articolo 1, comma 169 fa slittare al 1° novembre 2015 l'efficacia del comma 3-bis dell'articolo 33, comma 3-bis, Dlgs 163/2006. Ai sensi di tale norma del Codice appalti i Comuni non capoluogo di Provincia per bandire appalti di beni servizi e forniture devono aggregarsi in Unioni di Comuni o consorzi o rivolgersi a soggetti aggregatori o alle Province, salvi i casi di acquisti fatti attraverso procedure telematiche gestite da Consip (la centrale unica di acquisti della P.a.) o dal altro soggetto aggregatore che sono ancora effettuabili autonomamente dal Comune.
Se prima l'articolo 23-ter, comma 1, Dl 90 2014 faceva partire dal 1° settembre 2015 l'obbligo di aggregazione per bandire gli appalti, l'intervento della legge 107/2015 concede ai Comuni altri due mesi di tempo. Decorso tale termine scatta l'obbligo di aggregazione. Ricordiamo però che per appalti sotto i 40.000 i Comuni sopra i 10.000 abitanti possono procedere senza obbligo di aggregazione (lo prevede il citato Dl 90/2014).
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