Siti inquinati, proprietario incolpevole non ha obbligo caratterizzazione
Danno ambientale e bonifiche
Il Consiglio di Stato conferma che qualora non sia possibile determinare la responsabilità dell’inquinamento in capo al proprietario dell’area, lo stesso non è tenuto ad eseguire la caratterizzazione a fini di bonifica.
Il Giudice amministrativo di secondo grado (sentenza 3544/2015) ha così accolto il ricorso contro un verbale di conferenza di servizi decisoria, con il quale la società ricorrente in giudizio era stata diffidata, nella veste di mera proprietaria dell’area, ad eseguire la caratterizzazione del sito inquinato, secondo le prescrizioni indicate nel verbale stesso.
Essendo invece pacifico il fatto che tale società, seppur proprietaria del complesso immobiliare oggetto del piano di caratterizzazione, non abbia neppure in minima misura concorso a causarne l’inquinamento, la stessa non può essere tenuta agli oneri di bonifica.
Il proprietario incolpevole può comunque facoltativamente decidere di eseguire la bonifica, se vuole evitare che la P.a., dopo aver eseguito d’ufficio gli interventi di risanamento necessari, agisca in rivalsa nei suoi confronti, nei limiti del valore di mercato del sito a seguito degli interventi medesimi.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bonifiche - Proprietario del sito incolpevole - Conferenza di servizi - Diffida ad effettuare caratterizzazione - Illegittimità - Responsabilità esclusivamente patrimoniale nel caso di esecuzione d'ufficio della P.a. - Sussistenza
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