Responsabilità “231”, interesse/vantaggio deriva da risparmio spesa e tempo
Responsabilità 231
In materia di responsabilità ex Dlgs 231/2001, l’omissione di un dispositivo di sicurezza (ed il relativo risparmio di spesa e tempo) integra l’ipotesi di interesse/vantaggio di cui all’articolo 5, del decreto.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 16 luglio 2015 n. 31003 ricalca un principio consolidato secondo cui, in materia di responsabilità ex articolo 25-septies Dlgs 231/2001, l’interesse e/o vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumento di sicurezza. Ma vi è di più. La Corte individua l’interesse/vantaggio anche nello sveltimento dell’attività lavorativa favorito dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto avrebbe rallentato i tempi di lavoro.
Nel caso in esame si è ritenuto applicabile l’articolo 25-septies Dlgs 231/2001 che fonda la responsabilità della società per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antiinfortunistiche in danno di un lavoratore. La mancata adozione di misure precauzionali ha infatti apportato all’Ente un risparmio in termini economici e di velocità di lavorazione.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies – Sussistenza – Interesse/vantaggio di cui all’articolo 5 Dlgs 231/2001 – Risparmio spesa e tempo – Fondatezza
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida agli adempimenti previsti dalla normativa
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme.
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