News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 14 luglio 2015

Sito inquinato, proprietario deve sempre prevenire peggioramenti

Danno ambientale e bonifiche

(Alessandro Geremei)

Sito inquinato, proprietario deve sempre prevenire peggioramenti

Secondo il Tar Puglia, sul proprietario dell’area inquinata grava comunque un obbligo di evitare l’aggravarsi delle conseguenze dannose dell’accertata contaminazione, nonché la diffusione della stessa tramite la falda acquifera.

 

È questa l’interpretazione del Giudice pugliese (sentenza 1697/2015) relativa all’articolo 245, comma 2, Dlgs 152/2006. Il proprietario/gestore dell’area inquinata, vista la signoria che esercita sulla stessa conseguente dal potere di uso e custodia, è da considerarsi il soggetto maggiormente indicato per l’adozione degli interventi di carattere preventivo.

 

Tra le condizioni di emergenza cui corrispondono gli obblighi di messa in sicurezza d’emergenza ai sensi del “Codice ambientale”, il Tar ricorda le ipotesi di concentrazioni di vapori in spazi confinati idonei a causare effettivi nocivi acuti alla salute, di presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo e di contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile.

 

L’ordine di intervento deve quindi essere adeguatamente motivato con riferimento all’urgenza, al pericolo per la salute, all’inadeguatezza delle misure preesistenti e alla significatività delle sostanze rinvenute.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Puglia 21 maggio 2015, n. 1697

Bonifiche di siti contaminati - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Diffida del Sindaco a bonificare - Rapporto di causalità - Richiesto - Articolo 245, Dlgs 152/2006 - Ordine di adottare misure di prevenzione d'emergenza - Proprietario del sito - Legittimità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598