Tar su inceneritori, conta il carico termico (non i rifiuti)
Rifiuti
Lo “Sblocca Italia” stabilisce che gli impianti di recupero energetico da rifiuti devono operare a “saturazione del carico termico” a prescindere dalla variabile costituita dalla quantità di rifiuti trattati giornalmente.
Lo ricorda il Tar Toscana (sentenza 954/2015), nelle motivazioni con cui ha accolto il ricorso contro un’ordinanza provinciale con la quale, in sede di modifica dell’Aia di un impianto di recupero energetico, era stato autorizzato il raggiungimento del carico termico “fermo restando” un quantitativo massimo di rifiuto smaltibile quotidianamente (150 tonnellate).
L’articolo 35 del Dl 133/2014 (cd. “Sblocca Italia”), sottolinea invece il Tar Toscana, non si è limitato a ribadire la necessità di indicare nelle autorizzazioni il carico termico nominale, bensì prescrive che le autorizzazioni consentano agli impianti, sia esistenti sia da realizzare, di operare a “saturazione del carico termico” e questo dato è l’unico limite richiamato dalla norma.
Trattasi di una scelta precisa del Legislatore, sottolinea il Giudice conclusivamente, in favore di una modalità operativa da ritenersi ottimale.
Rifiuti - Incenerimento con recupero energetico - Autorizzazione integrata ambientale - Articolo 35, Dl 133/2014 - Saturazione del carico termico - Scelta precia del Legislatore - Quantità di rifiuti trattati quotidianamente - Irrilevanza - Riesame dell'Aia - Articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Condizioni
Misure urgenti per apertura cantieri, realizzazione opere pubbliche e emergenza dissesto idrogeologico - Incenerimento rifiuti - (cd. "Sblocca Italia")
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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