Rifiuti urbani, affidamento diretto per fini “sociali” è illegittimo
Rifiuti
Il Tar Emilia-Romagna ha annullato la convenzione con cui il gestore del servizio pubblico ha affidato a una cooperativa sociale il servizio di spazzamento manuale, di svuotamento dei cestini e di raccolta dei rifiuti ingombranti.
Secondo il Giudice amministrativo (sentenza 637/2015), l’affidamento in questione non può rientrare sotto la copertura dell’articolo 5 della legge 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali), disposizione che consente alle società a partecipazione pubblica di stipulare convenzioni con le cooperative, anche in deroga, per la “per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (…) purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”.
La norma in questione, sottolinea il Tar, ha valenza eccezionale e quindi deve essere interpretata in maniera restrittiva. Non contenendo la stessa alcun riferimento all’affidamento dei servizi pubblici locali (nel cui novero sicuramente rientrano le prestazioni oggetto dell’affidamento, in quanto svolte direttamente a favore della cittadinanza poiché dirette a soddisfare i bisogni dell’intera collettività), è quindi esclusa la sua applicazione nel caso giunto in giudizio.
Rifiuti urbani - Servizi pubblici locali - Affidamento diretto a cooperativa sociale - Articolo 5, legge 381/1991 - Interpretazione restrittiva - Applicabilità - Esclusa
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