Raccolta/smaltimento rifiuti, ampia facoltà Comune di ricorrere ad azienda speciale
Rifiuti (Giurisprudenza)


Pienamente legittimo l'operato di un Comune che affida il servizio rifiuti a una azienda speciale che in precedenza era affidato a una partecipata pubblica dichiarata fallita.
La vicenda ha riguardato un Comune del Lazio che dopo la liquidazione e dichiarazione di fallimento di una società cui era affidato il servizio raccolta e smaltimento rifiuti, costituiva una azienda speciale cui era affidato il servizio. La delibera comunale veniva impugnata per violazione di legge. Il Consiglio di Stato nella sentenza 31 luglio 2019, n. 5444 ha deciso come non vi sia stata violazione dell'articolo 14 del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle partecipate pubbliche) in quanto esso stabilisce che per 5 anni dopo la dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti le pubbliche Amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.
Quella descritta sopra non è la situazione del caso di specie. La disposizione del Dlgs 175/2016 fa esclusivo riferimento a una modalità di gestione del servizio che è la partecipata pubblica. Nulla vieta invece al Comune di costituire una azienda speciale (che è diversa dalla società "in house") cui affidare il servizio rifiuti così come decidere di rivolgersi al mercato con una procedura di gara.
Rifiuti - Enti comunali - Servizio di gestione rifiuti (Ndr: articolo 198, Dlgs 152/2006) - Affidamento - Modalità - Affidamento ad azienda speciale del servizio in precedenza affidato a società partecipata pubblica dichiarata fallita - Violazione dell'articolo 14 del Dlgs 175/2016 - Insussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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