Amianto, rimozione non spetta a curatela fallimentare
Sostanze pericolose
Secondo il Tar Toscana, nel caso di lastre in cemento amianto abbandonate da un’impresa fallita, il Sindaco non può ordinare al curatore fallimentare la rimozione delle stesse.
Il Giudice toscano (sentenza 786/2015) aderisce così al proprio consolidato orientamento sulle ordinanze in materia di bonifica dei siti inquinati, ritenendolo applicabile anche nel caso di rimozione dei materiali contenenti amianto ai sensi della legge 257/1992.
Il Tar ha escluso che, nel caso specifico, il fondamento della responsabilità dei commissari liquidatori fosse riconducibile a negligenza per violazione dell’obbligo di custodia e di conservazione dei beni affidati.
Il degrado dell’area, secondo quanto emerso dagli atti, era infatti risalente a un periodo precedente la nomina dei commissari, mentre l’esposizione delle strutture agli agenti atmosferici, secondo il Tar, rappresenta un “dato inevitabile”. I curatori, da parte loro, avevano comunque effettuato una serie di interventi atti ad evitare l’ingresso nell’area di estranei e assicurare un livello minimo di sicurezza all’interno della stessa.
Amianto - Rimozione - Curatela fallimentare - Negligente abbandono - Non provato - Ordinanza sindacale ex articolo 50, Dlgs 267/2000 - Illegittimità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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