Acque, deterioramento anche se “classe” resta la stessa
Acque
Un corpo idrico si intende deteriorato ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce quando anche solo uno dei suoi componenti subisce un abbassamento di qualità che non comporti la riclassificazione dell’intero bacino.
La Corte Ue con sentenza del 1° luglio 2015, C-461/13, interrogata sulla nozione di “deterioramento dello stato” di un corpo idrico ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i) Direttiva 2000/60/Ce, si è espressa nel senso di allargare la nozione stessa di deterioramento all’ abbassamento in classe inferiore di anche solo un elemento di qualità del bacino stesso, non ritenendo necessaria la inquadratura in una classe inferiore dell’intero.
La Corte obbliga gli Stati membri, alla luce dell’azione comune in materia di acque, a negare l’autorizzazione di un particolare progetto (nel caso di specie, il dragaggio di un fiume al fine di farvi transitare navi più grandi) qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico ai sensi della definizione di cui sopra.
Acque – Deterioramento - Nozione ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i) Direttiva 2000/60/Ce – In caso di azione che ne comporti il declassamento - Sussistenza
Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida agli adempimenti previsti dalla normativa
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