News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 1 luglio 2015

Sostanze inquinanti, sequestro impianto deve essere proporzionato ed adeguato

Aria

(Costanza Kenda)

Sostanze inquinanti, sequestro impianto deve essere proporzionato ed adeguato

Il sequestro preventivo di un impianto che emette sostanze inquinanti va rapportato al principio di proporzionalità ed adeguatezza.

 

Con la sentenza 8 giugno 2015, n. 24373 la Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità del principio di proporzionalità ed adeguatezza (previsto per le misure cautelari personali all’articolo 275 del Codice di procedura penale) anche alle misure cautelari reali, quali il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 C.p.p.

Il principio di cui sopra è rispettato, secondo i Giudici, laddove il sequestro riguardi solo alcuni settori ed edifici dell’impianto, permettendo per gli altri la continuazione dell’attività, bilanciando le esigenze cautelari con quelle produttive.

 

Nel caso in esame, dopo l’iniziale sequestro preventivo (a causa di produzione di sostanze pericolose per l’ambiente e la salute) di un impianto, è stata concessa l’autorizzazione all’uso dello stesso (con le opportune cautele volte ad impedire la prosecuzione dei fenomeni inquinanti), in ottemperanza al principio di proporzionalità.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione, 8 giugno 2015, n. 24373

Emissioni inquinanti - Articolo 279, comma 5, Dlgs 152/2006 – Sequestro preventivo impianto – Principio proporzionalità ed adeguatezza ex articolo 275 Codice procedura penale – Verifica sussistenza - Necessità

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