Cassazione: la diffusione di particolato è "versamento di cose"
Aria

La diffusione di particolato nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" (articolo 674, Codice penale) e non in quella di "emissione di fumo".
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 27 aprile 2011, 16422. Secondo i Supremi giudici mentre l'emissione di fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è il prodotto della frantumazione e non di combustione. Il discorso vale anche per il particolato della cui natura di "cosa" non si può dubitare. La Corte aderisce inoltre all'orientamento più rigoroso configurando il reato ex articolo 674, C.p. ("versamento di cose") indipendentemente dal superamento dei valori limite delle emissioni (rileva la mancata adozione di misure tecniche atte a impedire molestie alle persone).
La sentenza chiude la vicenda dell'impianto di Porto Tolle, annulla parzialmente e senza rinvio la sentenza di appello con conferma di fatto delle condanne dei vertici della società gerente l'impianto pur avendo riscontrato la Corte la prescrizione dei reati ascritti.
Inquinamento - Emissioni - Getto di particolato - Configurabilità del reato di "versamento di cose" - Indipendenza dal superamento dei limiti di emissione - Sussiste
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941