Sequestro preventivo “231”, Cassazione conferma limiti per curatore fallimento
Responsabilità 231
La Corte di Cassazione ribadisce - ed estende - il principio secondo il quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro.
Il principio in questione, sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 11170/2015) nei mesi scorsi, è stato nuovamente applicato dalla seconda Sezione della stessa Corte che, in un caso relativo al sequestro preventivo di un compendio immobiliare, ai sensi degli articoli 19 e 53 del Dlgs 231/2001, ha stabilito la inammissibilità del ricorso per assenza di legittimazione del curatore fallimentare (sentenza 21646/2015).
Tale principio, precisa la Suprema, “non può che essere esteso” anche con riguardo alla mancata legittimazione a proporre gravame avverso il provvedimento di rigetto di richiesta di dissequestro o, come avvenuto nel caso in esame, di annullamento da parte del Tribunale del riesame di precedente ordinanza del Gip con la quale era stata accolta l’istanza di dissequestro.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Articolo 19 - Impugnazione del curatore fallimentare - Illegittimità
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