Sicurezza sul lavoro, nuovo istituto "tenuità" non invocabile per lesioni gravi
Sicurezza sul lavoro
Le lesioni gravi occorse ad un lavoratore escludono l’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto ex legge 28/2015 al datore di lavoro ritenuto responsabile.
La Suprema Corte con sentenza 27 maggio 2015, n. 22381 ha richiamato la disciplina del nuovo articolo 131-bis Codice penale, così come inserito dalla legge 28/2015. Si deve applicare l’istituto della tenuità solo se sussistono i presupposti (cornice edittale, non abitualità) e se dalla condotta non è derivata la morte o lesioni gravissime (comma 2).
I Giudici dicono di più. Se anche il reato in astratto rientra nell’ambito di operatività della tenuità, ma la colpa addebitata al datore (per mancata fornitura di mezzi di protezione) presenta profili di obiettiva rilevanza, non si può escludere la punibilità per tenuità.
Nel caso concreto, il datore è stato condannato per lesioni gravi, ex articolo 590 Codice penale, senza poter invocare la non punibilità per tenuità, avendo la Corte ritenuto l’elenco di cui al comma 2, articolo 131-bis, non tassativo e rientrando quindi anche le lesioni gravi nel novero delle esclusioni di cui allo stesso comma.
Sicurezza sul lavoro - Infortunio sul lavoro - Lesioni gravi ex articolo 590, C.p. - Responsabilità datore - Sussistenza - Applicabilità della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis C.p. - Esclusione
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto
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