Rifiuti organici, se stabilizzati sono speciali a tutti gli effetti
Rifiuti
Il Tar Liguria ha annullato la delibera regionale che sottopone al regime giuridico e fiscale dei rifiuti urbani la frazione organica stabilizzata (Fos) avviata allo smaltimento in discarica.
Secondo il Giudice ligure (sentenza 436/2015), il trattamento dei rifiuti organici tramite sistemi di stabilizzazione consente di escludere che i rifiuti risultanti da tali operazioni possano essere in qualche modo assimilabili ai rifiuti urbani.
Va quindi annullata la delibera 1293/2014 della Regione Liguria che pur classificando come speciale (Cer 19) la Fos in uscita dagli impianti di trattamento, sottopone la stessa al regime giuridico e fiscale dei rifiuti urbani (con conseguente assoggettamento alla cd. “ecotassa” e al divieto di circolazione fuori della Regione) nel caso sia destinata allo smaltimento in discarica.
Tale assoggettamento al regime dei rifiuti urbani è inaccettabile, secondo il Tar, perché equivarrebbe in pratica ad ammettere la sostanziale inutilità del trattamento di stabilizzazione.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti urbani - Trituazione e vagliatura - Nozione di trattamento - Ammissibilità in discarica - Non sufficiente - "Nuovo" produttore di rifiuto - Rientra - Caratteristiche di rifiuto urbano - Non completamente perdute - Principio di autosufficienza regionale per lo smaltimento - Applicabile
Rifiuti - Frazione organica stabilizzata (Fos) - Rifiuto speciale - Delibera regionale - Assoggettamento al regime dei rifiuti urbani - Illegittimità
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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