Associazione di stampo mafioso, stretta ulteriore per reati ambientali
Disposizioni trasversali/Aua
Dal combinato disposto della legge 69/2015 che introduce nuove disposizioni in materia di associazione di tipo mafioso e della legge 68/2015 (Reati ambientali) si evince un inasprimento delle sanzioni riferibili ad associazioni “ecomafiose”.
Con la legge 69/2015 è stata introdotta la modifica all’articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del Codice penale, nella misura in cui tutte le pene previste dalla versione precedente sono state inasprite. A partire dal primo comma che prevede che chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso è punito ora con la reclusione da dieci a quindici anni (contro la cornice edittale precedente che era da sette a dodici anni).
Questa norma ha ripercussioni anche sui reati ambientali (introdotti dalla legge 68/2015) in quanto, proprio nel nuovo articolo 452-octies Codice penale sono state introdotte le circostanze aggravanti legate all’associazione di stampo mafioso. È previsto, infatti, che quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere un reato ambientale, le pene previste dal medesimo articolo sono aumentate.
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione - Stralcio - Modifiche al Codice penale e al Dlgs 231/2001
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente - Modifiche al C.p. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - Modifiche al Dlgs 152/2006
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