Rumore, Piano zonizzazione acustica è potere discrezionale Comune
Rumore
Il Piano di zonizzazione acustica ad opera del Comune è un vero e proprio esercizio di potere pianificatorio discrezionale dell'Ente, pertanto sindacabile dal Giudice solo per illogicità manifesta o falso presupposto.
Il Tar Lombardia con la sentenza 2 aprile 2015, n. 478 ha respinto le doglianze di una azienda che si era vista modificare, dalla classe VI alla più restrittiva classe V, la classificazione acustica del proprio impianto per effetto del nuovo Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune ex legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico). L'azienda lamentava che il Comune non aveva considerato adeguatamente la situazione preesistente, che vedeva la zona in cui ha sempre operato il proprio stabilimento da molti anni inserita sempre in classe VI.
I Giudici hanno replicato in primo luogo che la zonizzazione ha lo scopo di migliorare, ove possibile, la situazione, e non deve quindi limitarsi a fotografare l'esistente, accettandolo per come è. In secondo luogo che tale atto è esercizio del potere pianificatorio discrezionale dell'Ente e come tale può essere sindacabile dal Giudice solo per una illogicità manifesta o falso presupposto, circostanze non verificatesi, agli atti, nel caso di specie.
Rumore - Piano di zonizzazione acustica - Scopo - Miglioramento ove possibile della situazione - Approvazione - Esercizio del potere discrezionale del Comune - Impugnazione - Motivi - Manifesta illogicità o falso presupposto
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