Sicurezza sul lavoro, obbligo vigilanza per coordinatore lavori
Sicurezza sul lavoro
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha oltre a compiti organizzativi, di coordinamento e di collegamento fra le diverse imprese, anche doveri di vigilanza.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 7 maggio 2015, n. 19131 delineato una continuità normativa tra il previgente Dlgs 494/1996 (Prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili) ed il “Testo unico Sicurezza”. I compiti del coordinatore per le esecuzioni dei lavori ex articolo 5 Dlgs 494/1996 sono stati infatti sostanzialmente riprodotti nell’articolo 92 Dlgs 81/2008, che attribuisce oltre agli obblighi di coordinamento anche il compito di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza.
Nel caso concreto, i Giudici hanno ritenuto che l’imputato/coordinatore esecuzione dei lavori, in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia, fosse da ritenere responsabile della morte, ex articolo 589 Codice penale, di un lavoratore caduto in un cantiere edile in assenza di misure antiinfortunistiche adatte.
Sicurezza sul lavoro – Doveri coordinatore esecuzione lavori - Ex articolo 5 Dlgs 494/1996, ora articolo 92 Dlgs 81/2008 – Continuità normativa – Omicidio colposo – Responsabilità – Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme.
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941