Pollina, sottoprodotto anche ad uso terzi
Rifiuti
Il “Codice ambientale”, come riformulato alla fine del 2010, consente l’impiego della pollina come sottoprodotto anche nei cicli produttivi gestiti da terzi.
È quanto stabilito dal Tar Lombardia (sentenza 498/2015), il quale ricorda come gli articoli 184-bis, 184-ter e 185 del Dlgs 152/2006, a seguito dell’integrazione stabilita dal Dlgs 205/2010, prevedono che qualsiasi sostanza per cui vi sia certezza di utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, possa essere considerata sottoprodotto (e quindi non rifiuto).
Tali previsioni superano quanto stabilito dalla legge 96/2010 (“Comunitaria 2009”) che lega invece la qualifica di sottoprodotto della pollina al suo essere destinata alla combustione “nel medesimo ciclo produttivo”.
Una lettura maggiormente “stringente” di tale quadro normativo, secondo il Tar, avrebbe alcune conseguenze indesiderabili come l’aumento di costi a causa delle ridotte economie di scala e la dispersione sul territorio di punti di inquinamento meno facilmente controllabili.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
Pollina - Articolo 18 della legge 96/2010 - Biomassa combustibile ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006 - Qualifica di sottoprodotto ai sensi della Parte IV - Richiesta
Energia - Impianto a biomassa - Autorizzazione - Uso della pollina come combustibile - Qualificazione - Sottoprodotto - Impianto a fonti rinnovabili e impianto di coincenerimento - Diversità - Sussistenza - Limiti di emissione per il coincenerimento - Applicabilità all'impianto a biomassa - Possibilità - Principio di precauzione
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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