Sicurezza sul lavoro, valutazione rischi obbligo di ogni datore di lavoro coinvolto
Sicurezza sul lavoro
Quando nel medesimo spazio operano più datori di lavoro - slegati da rapporti giuridicamente vincolanti - ciascuno di essi deve predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi.
La Corte di Cassazione con sentenza 24 aprile 2015, n. 17119 ha chiarito come, laddove nello stesso luogo di lavoro coesistano diversi datori non legati fra loro da alcun rapporto di appalto, somministrazione o altro, ognuno debba procedere ad una propria elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Dlgs 81/2008. La Corte esprime con ciò, in modo fermo, l’insufficienza di una sola valutazione che valga per tutti.
Nel caso di specie, i Giudici hanno quindi confermato la condanna del datore per violazione dell’articolo 4 del Dlgs 626/1994 sostituito dagli articoli 28 e 29 del Dlgs 81/2008, osservando una continuità normativa tra le norme.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro – Obbligo di valutazione dei rischi - Articolo 4, Dlgs 626/1994, ora articoli 28, 29 Dlgs 81/2008 – Presenza nell’ambiente di più datori di lavoro – Obbligo individuale - Sussistenza
lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme.
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