Sicurezza sul lavoro, solo abnormità condotta lavoratore scagiona il datore
Sicurezza sul lavoro
Il comportamento abnorme del lavoratore interrompe il nesso causale tra omissione di controllo del datore ed evento lesivo occorso al lavoratore stesso.
La Suprema Corte ha con sentenza 8 aprile 2015, n. 14165 ribadito che solo un comportamento strano ed imprevedibile del lavoratore può esser considerato abnorme, non quindi una condotta nota e tollerata. E ponendosi fuori da ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misura di sicurezza ex articoli 17 e 18 del Dlgs 81/2008, interrompe il nesso tra la condotta omissiva e le lesioni colpose di cui all’articolo 590 Codice penale.
Nel caso di specie, i Giudici riscontrano una continuità normativa tra il Dpr 547/1955 (vigente al momento del sinistro) e l’intervenuto Dlgs 81/2008 e ritenendo che la condotta del lavoratore infortunato fosse nota e tollerata (e quindi non abnorme) dai vertici della società, condannano gli stessi per il reato di lesioni colpose gravissime.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro – Lesioni del lavoratore – Articolo 590, Codice penale – Responsabilità datore di lavoro – Ex Dpr 547/1955, ora ex articoli 17, 18 del Dlgs 81/2008 - Condotta abnorme del lavoratore – Comportamento noto e tollerato - Sussistenza
lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme.
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