Esclusione da Via, i "vicini" devono potere impugnare
Via (Pua-Paur) / Vas
I soggetti territorialmente prossimi a uno stabilimento produttivo devono potere impugnare la decisione di non sottoporre a valutazione ambientale il progetto. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 16 aprile 2015, causa C-570/13.
Il diritto austriaco prevede che la decisione che stabilisce che per un determinato progetto non deve essere effettuata nessuna Via ha efficacia vincolante anche per i soggetti territorialmente prossimi all'impianto che non erano legittimati a partecipare nel procedimento di accertamento ambientale e può essere loro opposta nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione successivi, cui invece sono legittimati a partecipare e sollevare obiezioni contro la realizzazione dell'impianto. La decisione di non effettuare la Via avrebbe quindi efficacia vincolante nei loro confronti.
Secondo la Corte Ue la norma è in contrasto con la direttiva Via 2011/92/Ue che concede il diritto di partecipare al procedimento di Via a tutto "il pubblico interessato", tra cui ci sono di certo i soggetti "vicini" allo stabilimento. Privandoli di partecipare al procedimento in cui si decide se sottoporre o meno a Via la realizzazione di un impianto e dando efficacia vincolante nei loro confronti alla decisione presa, il diritto austriaco è in contrasto con le norme Ue in materia.
Valutazione di impatto ambientale - Decisione di non effettuare la Via - Provvedimento vincolante - Impossibilità di impugnazione - Contrasto con la direttiva 2011/92/Ue - Mancata partecipazione del pubblico - Sussistenza
Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati - Abrogazione della direttiva 85/337/Cee
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