Sequestro preventivo “231”, curatore fallimentare non può impugnare
Responsabilità 231
Il sequestro preventivo disposto ex articolo 53 del Dlgs 231/2001, non può essere impugnato dal curatore fallimentare, non rientrando egli tra i soggetti legittimati.
La Corte di Cassazione con sentenza 17 marzo 2015, n. 11170 ha ritenuto che il curatore fallimentare non ha un interesse concreto giuridicamente tutelabile ad opporsi ai provvedimenti di sequestro e confisca, perché la massa fallimentare, la cui integrità egli è tenuto a garantire, non subisce alcun pregiudizio da tali provvedimenti.
Nel caso di specie, era stato disposto il sequestro nei confronti di una società responsabile ex Dlgs 231/2001 successivamente ammessa alla procedura concorsuale. I Giudici dopo aver stabilito che il curatore fallimentare non può agire, hanno sancito che il terzo effettivamente legittimato potrà quindi far valere le proprie ragioni autonomamente davanti al giudice penale, spettando la verifica a quest’ultimo e non al giudice fallimentare.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Sequestro ex articolo 53 - Impugnazione - Legittimità curatore fallimentare - Negata - Competenza giudice penale
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