News - Aggiornamento normativo

Responsabilità 231

Milano, 1 aprile 2015

Sequestro preventivo “231”, curatore fallimentare non può impugnare

Responsabilità 231

(Costanza Kenda)

Sequestro preventivo “231”, curatore fallimentare non può impugnare

Il sequestro preventivo disposto ex articolo 53 del Dlgs 231/2001, non può essere impugnato dal curatore fallimentare, non rientrando egli tra i soggetti legittimati.

 

La Corte di Cassazione con sentenza 17 marzo 2015, n. 11170 ha ritenuto che il curatore fallimentare non ha un interesse concreto giuridicamente tutelabile ad opporsi ai provvedimenti di sequestro e confisca, perché la massa fallimentare, la cui integrità egli è tenuto a garantire, non subisce alcun pregiudizio da tali provvedimenti.

 

Nel caso di specie, era stato disposto il sequestro nei confronti di una società responsabile ex Dlgs 231/2001 successivamente ammessa alla procedura concorsuale. I Giudici dopo aver stabilito che il curatore fallimentare non può agire, hanno sancito che il terzo effettivamente legittimato potrà quindi far valere le proprie ragioni autonomamente davanti al giudice penale, spettando la verifica a quest’ultimo e non al giudice fallimentare.

documenti di riferimento
Dlgs 8 giugno 2001, n. 231

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 17 marzo 2015, n. 11170

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001  - Sequestro ex articolo 53 - Impugnazione - Legittimità curatore fallimentare - Negata - Competenza giudice penale

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