Spedizioni rifiuti, la polizza non “qualifica” il carico
Rifiuti
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La polizza di carico ha finalità diverse da quelle concernenti la corretta qualificazione del rifiuto ed è quindi sempre superata dal dato fattuale decisivo che risulta dall’ispezione effettuata sul materiale.
La Corte di Cassazione (sentenza 8153/2015) ha così respinto il ricorso contro una condanna per traffico illecito di rifiuti, inflitta ai sensi del Dlgs 152/2006 (articolo 259), in riferimento a una spedizione di rottami in rame effettuata in violazione delle regole Ue sulle spedizioni di rifiuti (prima regolamento 259/1993/Cee e ora, “in continuità normativa”, regolamento 1013/2006/Ce).
L’obiezione del ricorrente, secondo la quale la polizza di carico qualificava i rottami in rame come puri al 98% e quindi come non rifiuti, è stata smentita categoricamente dal “dato oggettivo” che sui rottami, accatastati alla rinfusa, erano presenti evidenti tracce di olio “sintomatiche della mancata sottoposizione a qualsivoglia forma di recupero”.
La Corte poi apre all’utilizzo della polizza di carico con riferimento ai dati che devono obbligatoriamente accompagnare le spedizioni sottoposte ad obblighi di informazione ai sensi del regolamento Ue, ma solo come “elemento di riscontro della completezza e della veridicità dei dati inseriti”.
Spedizioni di rifiuti - Sanzioni - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Norma penale in bianco - Sostanziale continuità normativa disciplina Ue - Rottami di rame - Polizza di carico - Sostanziale equipollenza documentazione richiesta regolamento 1013/2006/Ce - Esclusa - Utilizzo come elemento di riscontro - Possibile
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
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