Gestione illecita rifiuti, vertici rispondono per mancato controllo
Rifiuti
Secondo la Cassazione, il reato previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006 è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata.
Più in generale, ricorda la Suprema Corte (sentenza 1716/2015), la responsabilità per la gestione non autorizzata dei rifiuti non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, ben potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione aziendale.
Confermata così la condanna a carico del socio accomandatario di un’impresa di costruzioni, i cui dipendenti erano stati sorpresi a “intombare” terre da scavo miste con materiali da demolizioni, per usarli come sottofondo di una pista ciclabile in fase di realizzazione. Essendo il titolare a conoscenza dei materiali utilizzati per l’intombamento, la sua assenza dal cantiere il giorno del controllo non ha alcun rilievo.
Rifiuti - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Omessa vigilanza operato dipendenti - Violazione doveri di diligenza - Reato - Terre e rocce da scavo - Frammisti a materiali bituminosi e plastici - Rifiuti - Rientrano
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941