Responsabilità 231, inammissibile risarcimento danni a parti civili
Responsabilità 231
La responsabilità ex Dlgs 231/2001 della società per reato-presupposto commesso dai vertici o dipendenti non fa scattare un connesso risarcimento danni dell'Ente chiesto dalle parti civili costituitesi nel processo penale.
I Supremi Giudici (sentenza 27 gennaio 2015, n. 3786) hanno annullato la decisione di Appello "bacchettando" i Giudici di merito che avevano disposto il risarcimento dei danni alle parti civili a carico della società quale ente responsabile ai sensi del Dlgs n. 231/2001.
La Cassazione ricorda che l'istituto della costituzione di parte civile non è previsto dal Dlgs 231/2001 e l'omissione non è una lacuna normativa ma una consapevole scelta del Legislatore. Di conseguenza va annullata sia la costituzione di parte civile sia la condanna della società a risarcire i danni alle parti civili stabilita nel processo di appello, con rinvio a una nuova sezione della Corte territoriale per un nuovo esame.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 -- Costituzione di parte civile nel processo penale a carico della società - Ammissibilità - Esclusione - Lacuna legislativa - Non sussiste - Scelta consapevole del Legislatore
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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