News - Aggiornamento normativo

Sostanze pericolose

Milano, 23 gennaio 2015

Comunicazione apparecchi con Pcb, tenuto anche curatore fallimentare

Sostanze pericolose

(Francesco Petrucci)

Anche il curatore della società in fallimento è responsabile per mancata comunicazione dovuta per legge al Catasto rifiuti delle informazioni sugli apparecchi contenenti Pcb da considerarsi rifiuti pericolosi.

 

Così si è espressa la Corte d'Appello di Trieste (sentenza 15 gennaio 2015, n. 9/15) per la quale è compito del curatore del fallimento amministrare il patrimonio del fallito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (articolo 8, legge fallimentare, Rd 267/1942). Con la stessa diligenza vanno scelti i collaboratori che aiutino il curatore sotto la sua responsabilità (articolo 32, legge fallimentare). L'inventario serve a valutare natura e caratteristiche degli apparecchi presenti, per accertare se vi siano obblighi amministrativi ad essi connessi, come quello, omesso dal curatore, della comunicazione biennale al Catasto rifiuti degli apparecchi contenenti Pcb (articolo 3, Dlgs 209/1999).

 

A nulla sono valse le rimostranze del curatore sul fatto che la P.a. non lo avesse avvisato dell'obbligo della comunicazione, perché tale avviso non è dovuto. Pienamente responsabile il curatore dunque per culpa in eligendo, cioè per non avere scelto con la diligenza richiesta ex articolo 1776, Codice civile i collaboratori giusti che dovevano avvisarlo degli obblighi amministrativi relativi agli apparecchi contenenti Pcb.

documenti di riferimento
Sentenza Corte d'Appello di Trieste 15 gennaio 2015, n. 9/15

Sostanze pericolose - Apparecchi contenenti Pcb - Comunicazione biennale Catasto rifiuti - Obblighi - Soggetti tenuti - Curatore fallimentare - Sussistenza

Dlgs 22 maggio 1999, n. 209

Attuazione direttiva 96/59/Ce relativa allo smaltimento di Pcb e Pct

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