Regione Veneto, aggiornata disciplina rifiuti di estrazione
Rifiuti
In adeguamento alle modifiche legislative intercorse a livello nazionale, la Regione Veneto ha riformulato le previsioni della Dgr 761/2010 riguardanti l'utilizzo dei rifiuti di estrazione nella coltivazione di cave e miniere regionali.
Il provvedimento (Dgr 28 ottobre 2014, n. 1987), pubblicato sul Bur del 18 novembre 2014, contiene indicazioni per quel che riguarda la terra superficiale, i valori di fondo naturale, le terre da scavo di provenienza esterna al sito estrattivo, i limiti e gli altri materiali derivanti dalla prima lavorazione nonché l’acrilamide.
L’aggiornamento della Dgr 15 marzo 2010, n. 761, recante disposizioni attuative regionali per l'applicazione del Dlgs 117/2008 concernente i rifiuti di estrazione nell'ambito delle cave e delle miniere di minerali solidi, è dovuta in primis, secondo quanto si legge nel preambolo del provvedimento, all’intervenuta abrogazione dell’articolo 186 del “Codice ambientale”, sostituito dal regolamento sul riutilizzo delle terre da scavo (Dm 161/2012). Quest’ultimo provvedimento, evidenzia la Regione nella Dgr 1987/2014, costituisce unitamente alle disposizioni contenute nel Dl 69/2013 (cd. “Fare”) “esclusivo e obbligato riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo anche nell'ambito delle attività estrattive, limitatamente ai materiali da impiegare per la ricomposizione della cava”.
Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")
Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce
Modifiche alla disciplina dei rifiuti di estrazione per effetti dell'entrata in vigore del Dm 161/2012 sulle terre e rocce da scavo
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941