News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 27 novembre 2014

Emissioni in atmosfera, Stato deve “anticipare” sforamenti a Ue

Aria

(Alessandro Geremei)

Emissioni in atmosfera, Stato deve “anticipare” sforamenti a Ue

Per poter prorogare il termine ultimo previsto dalla direttiva 2008/50/Ue per il rispetto dei valori limite del biossido di azoto, gli Stati membri devono presentare apposita domanda e un piano per la qualità dell’aria.

 

È quanto indicato dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 19 novembre 2014), chiamata a interpretare l’articolo 22 (proroga del termine) della direttiva 2008/50/Ce sulla qualità dell'aria ambiente, norma applicabile quando “emerge in modo oggettivo, tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l’attuazione di di adeguate misure di abbattimento”, che i valori limite di alcuni inquinanti – tra cui il biossido di azoto – non potranno essere rispettati nei termini previsti.

 

Se la proroga (massimo 5 anni) non viene richiesta, spetta al Giudice nazionale eventualmente audito adottare ogni misura necessaria, come un’ingiunzione, affinché la P.a. predisponga il piano di “adeguamento” richiesto dallo stesso articolo.

 

Fattispecie diversa è quella prevista dall’articolo 23 (piani per la qualità dell’aria) che ha portata più generale, in quanto si applica ad ogni tipo di inquinante e di valore limite “sforato” dopo la scadenza dei termini, senza alcun limite temporale.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Giustizia Ue 19 novembre 2014, causa C-404/13

Qualità dell'aria – Direttiva 2008/50/Ce – Valori limite per il biossido di azoto – Obbligo di chiedere la proroga del termine stabilito presentando un piano per la qualità dell'aria – Sanzioni

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/50/Ce

Qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598