Emissioni in atmosfera, Stato deve “anticipare” sforamenti a Ue
Aria
Per poter prorogare il termine ultimo previsto dalla direttiva 2008/50/Ue per il rispetto dei valori limite del biossido di azoto, gli Stati membri devono presentare apposita domanda e un piano per la qualità dell’aria.
È quanto indicato dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 19 novembre 2014), chiamata a interpretare l’articolo 22 (proroga del termine) della direttiva 2008/50/Ce sulla qualità dell'aria ambiente, norma applicabile quando “emerge in modo oggettivo, tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l’attuazione di di adeguate misure di abbattimento”, che i valori limite di alcuni inquinanti – tra cui il biossido di azoto – non potranno essere rispettati nei termini previsti.
Se la proroga (massimo 5 anni) non viene richiesta, spetta al Giudice nazionale eventualmente audito adottare ogni misura necessaria, come un’ingiunzione, affinché la P.a. predisponga il piano di “adeguamento” richiesto dallo stesso articolo.
Fattispecie diversa è quella prevista dall’articolo 23 (piani per la qualità dell’aria) che ha portata più generale, in quanto si applica ad ogni tipo di inquinante e di valore limite “sforato” dopo la scadenza dei termini, senza alcun limite temporale.
Qualità dell'aria – Direttiva 2008/50/Ce – Valori limite per il biossido di azoto – Obbligo di chiedere la proroga del termine stabilito presentando un piano per la qualità dell'aria – Sanzioni
Qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa
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