Rifiuti urbani, per Albo Gestori conta popolazione “complessiva”
Albo gestori ambientali
Nel computo della “popolazione complessivamente fornita” dai trasportatori di rifiuti urbani, funzionale all’iscrizione nella corretta classe dell’Albo gestori, non ha alcun rilievo il numero degli enti locali in cui la popolazione è suddivisa.
La Corte di Cassazione (sentenza 43429/2014) interpreta così l'articolo 9 del regolamento dell’Albo gestori (Dm 406/1998, recentemente sostituito — senza novità sul punto — dal Dm 120/2014), norma che suddivide la categoria dei “rifiuti urbani” in classi di iscrizione, a seconda della popolazione “complessivamente servita”.
Secondo la Suprema Corte, la finalità della norma è chiaramente quella di assicurare che l'impresa disponga, nel complesso, dei mezzi e delle strutture sufficienti ad assicurare regolarmente il servizio. L’espressione "popolazione complessivamente servita", di conseguenza, non può che riferirsi al totale degli abitanti di tutti i Comuni in cui viene effettuata la raccolta, e non al numero di abitanti del singolo Comune.
Respinto quindi il ricorso contro una condanna – con pena ridotta — per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, commi 1 e 4, Dlgs 152/2006), inflitta al responsabile di un’impresa iscritta all’Albo gestori e autorizzata a servire fino a 20mila abitanti, che invece raccoglieva rifiuti urbani in 3 distinti Comuni con un bacino superiore ai 27mila abitanti.
Regolamento Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Rifiuti urbani - Raccolta e trasporto - Iscrizione all'Albo gestori - Nozione di popolazione complessivamente servita - Finalità - Computo totale degli abitanti dei Comuni per i quali viene effettuata la raccolta - Numero di abitanti per singolo Comune - Non rileva
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