News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 17 ottobre 2014

Traffico illecito di rifiuti, scatta con il deposito

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Traffico illecito di rifiuti, scatta con il deposito

Il deposito della merce nel luogo nel quale la spedizione deve avere inizio è già condotta che integra il reato di cui all’articolo 259 del Dlgs 152/2006, tanto più se preceduta dalla redazione della relativa dichiarazione doganale.

 

Nell’attività di spedizione, precisa la Cassazione nella sentenza 37847/2014, rientrano tutte le operazioni accessorie che rendono giuridicamente e materialmente possibile il trasporto del bene, "come del resto fatto intendere dallo stesso Legislatore", che ha disciplinato espressamente le modalità di sequestro dei rifiuti presso le aree portuali e aeroportuali (articolo 9 del Dl 16/2012).

 

Le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza da parte di un soggetto autorizzato ai sensi del Dlgs 209/2003 (veicoli fuori uso), sottolinea il Giudice sotto altro aspetto, cessano di essere rifiuti qualora rispettino le condizioni stabilite dall’articolo 184-ter (end of waste) del Dlgs 152/2006. A tal proposito non ha alcun rilievo se le stesse attengano o meno alla sicurezza del veicolo, perché la ratio della limitata commerciabilità che lo stesso Dlgs 209/2003 prevede per le parti attinenti la sicurezza, è dovuta essenzialmente a motivi di sicurezza stradale.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 16 settembre 2014, n. 37847

Rifiuti - Traffico illecito - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Deposito nel luogo nel quale la spedizione deve avere inizio - Rientra - Recupero parti di autoveicoli attinenti alla sicurezza - Limitata commerciabilità ai sensi del Dlgs 209/2003 - Qualifica di rifiuto - Non rileva

Dlgs 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso

Dl 2 marzo 2012, n. 16

Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (cd. "Dl Fiscale")  - Stralcio

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