Terre da scavo, ancora bocciate semplificazioni regionali
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Dopo quelle del Friuli-Venezia Giulia e di Trento, cadono sotto la mannaia della Corte Costituzionale anche le semplificazioni per i piccoli cantieri adottate dal Veneto: “la materia è interamente attratta nell’ambito delle competenze dello Stato”.
La Consulta (sentenza 10 ottobre 2014, n. 232) ha così deciso di annullare la delibera della Giunta regionale veneta 11 febbraio 2013, n. 179, recante “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del Dlgs n. 152 del 2006”.
Pedissequamente a quanto già stabilito in occasione della declaratoria di incostituzionalità di due previsioni regionali dello stesso tenore, contenute nella Lr del Friuli-Venezia Giulia 26/2012 (sentenza 300/2013) e nella Lp 4/2013 di Trento (sentenza 70/2014), la Consulta ha ribadito che per quel che riguarda la semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni (attesa da quasi 10 anni ai sensi dell’articolo 266, comma 7, Dlgs 152/2006), in capo alle Regioni e alle Province autonome non residua alcuna competenza, “neppure di carattere suppletivo e cedevole”.
Via - Norme regionali - Esclusione della verifica di assoggettabilità - Impianti mobili di trattamento rifiuti - Condizioni - Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 - Rifiuti - Terre da scavo - Piccoli cantieri - Normativa regionale "ponte" - Incostituzionale
Terre da scavo - Piccoli cantieri - Articolo 266, comma 7, Dlgs 152/2006 - Norme della Provincia autonoma di Trento - Procedura semplificata per la cessazione della qualifica di rifiuti - Incostituzionalità
Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Regione Veneto - Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo da cantieri di piccole dimensioni - Conflitto di attribuzione - Sussiste
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