Terre da scavo, Consulta ribadisce competenza statale
Rifiuti
Bocciata la legge della Provincia autonoma di Trento che, determinando criteri regionali autonomi per la cessazione della qualifica di rifiuto delle terre da scavo dei piccoli cantieri, viola la Costituzione.
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 70/2014), la norma (articolo 19 della Lp 4/2013) attiene al trattamento dei residui di produzione, materia che si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione).
Le motivazioni sono quindi le stesse della sentenza 300/2013, con cui la stessa Consulta ha già bocciato nei mesi scorsi una Lr friulana di semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo (Lr 26/2012), per aver inciso in un ambito nel quale “è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo”.
Sono incostituzionali anche le semplificazioni normative regionali “ponte”, cioè applicabili in assenza della normativa statale, visto che l’articolo 266 del Dlgs 152/2006, laddove fissa la competenza dello Stato in materia, non contempla “alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole — in capo alle Regioni”.
Terre da scavo - Piccoli cantieri - Articolo 266, comma 7, Dlgs 152/2006 - Norme della Provincia autonoma di Trento - Procedura semplificata per la cessazione della qualifica di rifiuti - Incostituzionalità
Via - Norme regionali - Esclusione della verifica di assoggettabilità - Impianti mobili di trattamento rifiuti - Condizioni - Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 - Rifiuti - Terre da scavo - Piccoli cantieri - Normativa regionale "ponte" - Incostituzionale
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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