Getto pericoloso di cose, basta il “fastidio fisico”
Aria
Per integrare il reato previsto dall'articolo 674 del Codice penale non è necessario che le emissioni causino un pericolo alla salute, essendo sufficiente anche la mera molestia o l'imbrattamento delle persone.
La Cassazione (sentenza 31448/2014) ha così confermato la condanna ai sensi dell'articolo 674 del Codice penale (getto pericoloso di cose) nei confronti del titolare di un impianto di stoccaggio e macinazione di prodotti inerti, per le polveri emesse in atmosfera dallo stesso a causa del mancato rispetto delle prescrizioni imposte in sede di autorizzazione (sanzionato anche ai sensi dell'articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006).
Ha quindi ben agito il Tribunale di Livorno che, dopo aver richiamato alcune fotografie e un esposto presentato da persone che si lamentavano delle emissioni provenienti dall'impianto, ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'articolo 674 C.p. “non essendo condivisibile l'asserto che avrebbe dovuto invece effettuare specifiche analisi per determinare se le emissioni mettevano in pericolo la salute delle persone”.
Emissioni in atmosfera - Polveri da frantumazione inerti - Getto pericoloso di cose - Articolo 674, C.p. - Molestia o imbrattamento persone - Sufficiente - Pericolo alla salute - Non necessario
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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