Inquinamento atmosferico, “concreta produzione emissiva” va provata
Aria
Per affermare la responsabilità in relazione al reato di emissione in atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione, la mera potenzialità produttiva di esalazioni inquinanti non è sufficiente.
La Corte di Cassazione (sentenza 34087/2014) ha così annullato con rinvio una sentenza di condanna emessa, ai sensi dell'articolo 279 del Dlgs 152/2006, nei confronti del titolare di uno stabilimento per la lavorazione della pietra. Secondo il ricorrente, la immissione di polveri derivanti dall'attività in atmosfera è insussistente, considerato il fatto che il taglio delle pietre avviene in vasche colme d'acqua.
Il Giudice di merito avrebbe dovuto approfondire la concreta emissione produttiva dell'impianto,“condicio sine qua non della configurabilità dell'illecito di cui al richiamato articolo 279 Tua”secondo la Suprema Corte, e non limitarsi ad affermare tautologicamente, nella motivazione della sentenza, che "gli imputati esercitavano l'attività di lavorazione della pietra, la quale comporta emissioni atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione".
Inquinamento atmosferico - Emissioni non autorizzate - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Mera potenzialità produttiva - Insufficiente - Prova della concreta produzione di emissioni - Richiesta
Aria - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione integrata ambientale - Obbligo - Impianti potenzialmente idonei a produrre emissioni - Esclusione - Effettiva produzione di emissioni - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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