Infortuni sul lavoro, responsabilità legata a poteri d’intervento
Sicurezza sul lavoro
Affinché gravi su un soggetto la “posizione di garanzia” che lo rende responsabile, per omessa adozione di misure preventive, delle lesioni occorse a soggetti coinvolti in attività lavorative è necessaria la presenza di paralleli poteri di intervento.
A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, che con sentenza 1° settembre 2014, n. 36438 ha chiarito come tra gli elementi costitutivi della "posizione di garanzia" prevista dall’articolo 40 del Codice penale ("Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo") vi sia la titolarità di poteri ed obblighi che consentano ad un soggetto (tra cui il datore di lavoro e suoi delegati) di attivarsi per evitare lesione o messa in pericolo del bene giuridico (nella fattispecie, la salute dei lavoratori) la cui integrità è da garantire.
Con la medesima pronuncia il Giudice di legittimità ha altresì ricordato (come già ritenuto da consolidata giurisprudenza) che "anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione”.
Sicurezza sul lavoro - Infortuni - Responsabilità del datore di lavoro o delegato - "Posizione di garanzia" ex articolo 40, Codice penale - Titolarità di poteri di intervento - Necessaria - Responsabilità per lesioni a soggetti terzi presenti nei luoghi di lavoro - Sussiste
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