Bioshopper, in vigore dal 21 agosto 2014 le sanzioni
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Scattano dal 21 agosto 2014 le sanzioni per chi commercia shopper monouso non biodegradabili e compostabili. La legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il Dl 91/2014 risolve l'empasse creatasi sull'applicazione delle norme.
Il Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012 faceva partire le sanzioni a carico di chi faceva circolare sacchetti di plastica "fuori legge" una volta decorsi 60 giorni dall'efficacia del Dm "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti. Il 18 marzo 2013 veniva firmato il decreto che però usciva in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica alla Ue (procedura ancora non chiusa) per cui di fatto la sua efficacia veniva "congelata" e con essa le sanzioni.
La legge 116/2014 di conversione del Dl 91/2014, elimina dal Dl 2/2012 l'inciso che "aggancia" l'operatività delle sanzioni all'emanazione del decreto "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti. Pertanto ora le sanzioni scattano subito: chi commercializza sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili o sacchetti riutilizzabili che non abbiano gli spessori previsti dalla legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
"Dl Ambiente" - Materiali da riporto - Sacchetti biodegradabili - Emergenza Regione Campania
Cd. Dl "Competitività" - Disposizioni urgenti per settore agricolo, ambientale (Sistri), efficientamento energetico, rilancio e sviluppo imprese - Stralcio
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento delle tariffe elettriche, il rilancio e lo sviluppo delle imprese - Conversione del Dl 91/2014 ("Competitività")
a libro di Edizioni Ambiente
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