Rumore, niente deroghe comunali a limiti nazionali
Rumore
Il Comune non può derogare in via permanente ai limiti alle emissioni rumorose di attività commerciali fissate dalle norme nazionali (legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997).
Il Tar Marche con sentenza 3 luglio 2014, n. 662 annulla l’ordinanza del dirigente comunale che aveva autorizzato in via permanente un esercizio commerciale a superare i limiti di legge di emissioni sonore fissati per quella zona dalle norme nazionali (legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997).
I Giudici ricordano che l'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995 consente deroghe ai valori limite sonori solo per svolgere attività temporanee o per manifestazioni in luogo aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, ma non consente assolutamente deroghe permanenti ai limiti di emissione. E la legge 447/1995, afferendo alla materia della tutela della salute, è normativa di principio inderogabile da Regioni ed Enti locali come i Comuni.
Rumore - Limiti - Normativa nazionale - Legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997 - Ordinanza comunale - Deroga permanente ai limiti nazionali - Illegittimità
Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447
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