Esportazioni oli usati, Tar Lazio conferma veto Lombardia
Rifiuti
Respinto nel merito il ricorso contro lo “stop” della Regione Lombardia all'esportazione di una partita di oli usati destinati alla rigenerazione in Germania, opzione che non rappresenta il “miglior risultato ambientale complessivo”.
L'obiezione della Regione, confermata dal Tar Lazio con la sentenza 5237/2014, prende spunto dalla disponibilità di un impianto di rigenerazione nel territorio regionale per applicare il principio della minima movimentazione dei rifiuti pericolosi (quali sono gli oli usati).
Decisive anche le considerazioni “tecniche” (l'impianto nazionale rigenera di più di quello tedesco) e “giuridiche” (la legislazione dello Stato di destinazione non impone di avviare gli oli usati prioritariamente alla rigenerazione).
Ha quindi ben agito la Regione che si è opposta all'esportazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 216-bis del “Codice ambientale” e dall'articolo 12 del regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti (e applicando peraltro quando indicato dallo stesso MinAmbiente – parimenti citato in giudizio – con la circolare 23876 del 2013).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Indicazioni sulle modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati - Articolo 183, comma 1, lettera c) Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Rifiuti - Oli usati - Esportazione - Opposizione della Regione - Articoli 11 e 12, regolamento 1013/2006/Ce - Principio di minima movimentazione - Motivazioni tecniche e giuridiche - Articolo 216-bis, Dlgs 152/2006 - Preferenza per la rigenerazione - MinAmbiente - Circolare 23876/2013 - Non suscettibile di impugnazione
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