Responsabilità "231", Ente non è coimputato dell'autore reato
Responsabilità 231
Nel sistema sulla responsabilità degli enti per reato dei manager o dipendenti ex Dlgs 231/2001 l'ente non è "coimputato" con gli autori del reato. Lo chiarisce la Corte Costituzionale nella sentenza 18 luglio 2014, n. 218.
La Consulta valuta la legittimità del Dlgs 231/2001 in relazione all'articolo 83, Codice procedura civile, che è richiamato in quanto applicabile, dall'articolo 35, Dlgs 231/2001. Secondo tale norma l'imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati se prima non è stato assolto. Ciò determinerebbe che la società, essendo "coimputata" ex Dlgs 231/2001 coi dipendenti autori del reato, non potrebbe essere citata come responsabile civile nel processo penale.
Per i Giudici costituzionali però l'ente non può essere considerato coimputato dell'autore del reato. L'illecito ex "231" dell'ente non si identifica col reato commesso dal dipendente, che è solo uno degli elementi che fanno scattare la responsabilità: ad esso si aggiungono la qualifica soggettiva della persona fisica, le condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e la presenza dell'interesse o vantaggio per l'ente derivante dal reato. Quindi l'articolo 83, Codice di procedura penale non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Procedimento - Citazione dell'ente quale responsabile civile - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Non sussiste
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