News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 18 luglio 2014

Cassazione su rumore molesti: accertare in concreto l'avvenuto disturbo

Rumore

(Francesco Petrucci)

Nel caso di rumori che disturbano le persone (articolo 659, primo comma, Codice penale) occorre l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo. Lo afferma la Cassazione, sentenza 16 giugno 2014, n. 25732.

 

I Supremi Giudici penali cassano la sentenza di condanna degli imputati poiché i Giudici di appello non avevano adeguatamente motivato né sull'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo, e nemmeno sulla idoneità in concreto della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.

 

La Cassazione riepiloga la giurisprudenza di legittimità sull'articolo 659, Codice penale ricordando che, il primo comma dell'articolo prevede che il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo, mentre il secondo comma riguardante l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo. Peraltro, per i Giudici è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse. Ma occorre motivare, cosa non fatta dai Giudici di appello.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 16 giugno 2014, n 25732

Rumore - Rumori molesti - Disturbo quiete delle persone - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Configurazione - Accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo -Necessità

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

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