News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 9 luglio 2014

Rumore, reato se potenzialmente idoneo a ledere tranquillità pubblica

Rumore

(Francesco Petrucci)

Rumore, reato se potenzialmente idoneo a ledere tranquillità pubblica

Chi fa rumore che, anche potenzialmente, disturba oltre la normale tollerabilità la quiete di un gruppo indefinito di persone commette reato, anche se non tutte in concreto siano state disturbate.

 

La Cassazione con la sentenza 24 giugno 2014, n. 27434, annulla il decreto di archiviazione del procedimento penale a carico di un soggetto per il reato di cui all'articolo 659 del Codice penale perché chi aveva denunciato l'indagato per disturbo della quiete non era stato avvisato, pur avendolo chiesto, di avere notizia dell'archiviazione del procedimento.

 

La Cassazione ricorda che la tranquillità pubblica è un bene concreto che somma la tranquillità delle singole persone che possono essere anche solo potenzialmente lese dalla altrui condotta rumorosa. Correttamente il ricorrente si era ritenuto persona offesa dal reato e aveva diritto di essere avvisato dell'archiviazione del procedimento contro la persona che aveva denunciato.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 24 giugno 2014, n. 27434

Rumore - Emissioni sonore - Disturbo quiete pubblica - Superamento normale tollerabilità - Idoneità potenziale al disturbo delle quiete di un numero indeterminato di persone - Sufficienza

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

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