Grandi dighe, Province autonome hanno“competenza primaria”
Territorio
Bocciata dalla Corte Costituzionale la norma che affida a MinTrasporti e MinAmbiente il compito di individuare, sulla base di un'intesa con le Province autonome, le grandi dighe che sono a rischio di ostruzione.
La norma (articolo 43, comma 8 del Dl 201/2011, cd. “Salva Italia”) era stata impugnata dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto attributiva di una funzione amministrativa allo Stato in materie di competenza provinciale, quali la “prevenzione e al pronto soccorso per calamità pubbliche” e la “utilizzazione delle acque pubbliche”.
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 169/2014), che ha accolto il ricorso e di conseguenza dichiarata incostituzionale la norma “nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano”, l’ineludibile esigenza di coordinamento e collaborazione fra Stato e Province autonome a fini di tutela dai rischi idrogeologici era già assicurata dallo Statuto delle Province autonome, che stabilisce delle forme differenti di intervento da parte dello Stato.
La norma costituzionale affida infatti allo Stato il compito di collaborare, in via “paritaria” con la Provincia autonoma, per l’adozione del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di quest’ultima.
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (cd. "Salva Italia") - Stralcio
Dl 201/2011 (cd. "Salva Italia"), articolo 43, comma 8 - Individuazione ordine di priorità delle grandi dighe per cui sono necessarie misure urgenti - Competenza MinTrasporti, di concerto con il MinAmbiente e d'intesa con le Regioni e le Province autonome - Contrasto con Statuto Regioni autonome - Incostituzionalità
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