Via, Regioni possono rafforzare tutela ambientale
Via (Pua-Paur) / Vas
La Regione può sempre introdurre modalità di controllo ulteriori e più incisive al fine di valutare, tenendo conto delle peculiarità del territorio, la compatibilità dell'opera realizzanda con l'ambiente circostante.
Lo sostiene il Tar Puglia (sentenza 629/2014), secondo il quale ha ben operato la Provincia di Bari che, dopo aver ricevuto una comunicazione di inizio attività di messa in riserva di rifiuti (R13) relativa a una piattaforma logistica intermodale, in corso di attivazione all'interno del porto di Bari, ha ordinato la previa attivazione di una procedura di valutazione di impatto ambientale (Via), applicando la legge regionale che prevede l'obbligo di Via per le “stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno”.
La norma regionale non viola il Dlgs 152/2006, che pure non richiede la Via per gli impianti di messa in riserva di rifiuti (e non contempla nei suoi elenchi le stazioni di trasferimento di rifiuti), perché in materia di Via le Regioni hanno “la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie”.
Valutazione di impatto ambientale - Legge regionale che assoggetta a Via obbligatoria impianti non previsti dal "Codice ambientale" - Condizioni - Legittimità - Tutela giuridica più restrittiva - Consentita
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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