Sottoprodotti di origine animale, Ue regola uso come combustibile
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Si applicano dal 15 luglio 2014 le prescrizioni stabilite dalla Commissione europea per l'utilizzo come combustibile negli impianti di combustione del grasso animale e del letame di pollame.
Le condizioni e le prescrizioni sono dettate dal regolamento 592/2014/Ue, pubblicato sulla Guue del 4 giugno 2014, che integra l'allegato III al regolamento 142/2011/Ue con i nuovi Capi IV (Prescrizioni generali per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile) e V (Tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione e prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti), che riguardano i motori fissi a combustione interna che utilizzano grasso animale (parte A) e gli impianti di combustione “in azienda” nei quali è utilizzato il letame di pollame (parte B).
Le novità sono applicabili a partire dal 15 luglio 2014. Fino al 15 luglio 2016, tuttavia, lo stesso regolamento 592/2014/Ue consente agli Stati membri di autorizzare il funzionamento degli impianti di combustione, che utilizzano grassi fusi o letame di pollame come combustibile, “che sono stati riconosciuti a norma della legislazione nazionale”.
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce
Uso dei sottoprodotti di origine animale come combustibile negli impianti di combustione - Modifiche al regolamento 142/2011/Ue
Numero Speciale "Soa (sottoprodotti di origine animale)"
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