Sottoprodotti di origine animale, Ue regola uso come combustibile
Rifiuti
Si applicano dal 15 luglio 2014 le prescrizioni stabilite dalla Commissione europea per l'utilizzo come combustibile negli impianti di combustione del grasso animale e del letame di pollame.
Le condizioni e le prescrizioni sono dettate dal regolamento 592/2014/Ue, pubblicato sulla Guue del 4 giugno 2014, che integra l'allegato III al regolamento 142/2011/Ue con i nuovi Capi IV (Prescrizioni generali per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile) e V (Tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione e prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti), che riguardano i motori fissi a combustione interna che utilizzano grasso animale (parte A) e gli impianti di combustione “in azienda” nei quali è utilizzato il letame di pollame (parte B).
Le novità sono applicabili a partire dal 15 luglio 2014. Fino al 15 luglio 2016, tuttavia, lo stesso regolamento 592/2014/Ue consente agli Stati membri di autorizzare il funzionamento degli impianti di combustione, che utilizzano grassi fusi o letame di pollame come combustibile, “che sono stati riconosciuti a norma della legislazione nazionale”.
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce
Uso dei sottoprodotti di origine animale come combustibile negli impianti di combustione - Modifiche al regolamento 142/2011/Ue
Numero Speciale "Soa (sottoprodotti di origine animale)"
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