News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 26 maggio 2014

Registro carico e scarico, il trasporto omesso non è “ricostruibile”

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Registro carico e scarico, il trasporto omesso non è “ricostruibile”

Quando manca del tutto l'annotazione di un trasporto sul registro di carico e scarico dei rifiuti, l'integrazione dei dati dello stesso con il formulario non è consentita (e si applica la sanzione "integrale").

 

La Corte di Cassazione civile (sentenza 9616/2014) ha così dichiarato infondato il ricorso presentato contro una condanna per tenuta incompleta del registro di carico e scarico, condotta punita ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del Dlgs 22/1997 (e ora dell'articolo 258, comma 1 del Dlgs 152/2006) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.

 

Quando manca del tutto il riferimento a un determinato trasporto, ribadisce la Suprema Corte, non è applicabile la sanzione ridotta prevista dal successivo comma 4 (ora comma 5 dell'articolo 258, Dlgs 152/2006), che arriva a un massimo di 1.550 euro. Riguardando i casi in cui le informazioni del registro, pur formalmente incomplete o inesatte, risultano ricostruibili attraverso i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili, tale norma di favore “presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali (nella specie l'annotazione sui registri)”.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2014, n. 9616

Trasporto di rifiuti - Registro di carico e carico - Omissione di un trasporto - Sanzioni - Articolo 52, Dlgs 22/1997 (articolo 258, Dlgs 152/2006) - Integrazione con il formulario - Non consentita

Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. "Decreto Ronchi"

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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