Mancato recepimento norme Ue, lo Stato deve risarcire
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
Per consolidata giurisprudenza europea il mancato recepimento di una direttiva europea comporta responsabilità dello Stato membro e obbligo di risarcimento per non avere recepito la norma Ue.
La Cassazione nella sentenza 12 maggio 2014, n. 10253 conferma questo importante principio che consente di chiamare in causa lo Stato a rispondere e risarcire il danno da mancato recepimento di una direttiva europea. E il risarcimento può essere chiesto anche a uno Stato federale o a un altro organismo pubblico, nel caso l'ordinamento interno individui un soggetto responsabile in luogo o in concorso con lo Stato.
Nel caso di specie, relativo alla mancata emanazione di un decreto attuativo correlato al Dlgs 334/1999 (recepimento della direttiva 96/82/Ce sul rischio di incidente rilevante, cosiddetta "direttiva Seveso") la domanda dell'azienda ricorrente è stata però rigettata dai Giudici. Infatti la legge attribuiva al Ministero dei lavori pubblici – chiamato in causa dal ricorrente – la responsabilità esclusiva dell'emanazione del decreto attuativo mai emanato, ma allo stesso tempo prevedeva il subentro del Presidente del Consiglio, sempre in via esclusiva, in caso di inerzia del Ministero. Per la Cassazione la domanda di risarcimento andava dunque indirizzata alla Presidenza del Consiglio, non al Ministero dei lavori pubblici.
Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. "Seveso bis"
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
Rischio di incidente rilevante - Dlgs 334/1999 - Attuazione direttiva 96/82/Ce -Recepimento della direttiva - Mancata emanazione di decreto attuativo -Responsabilità dello Stato - Sussiste - Azione di risarcimento - Legittimità
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