Terre da scavo, Cassazione precisa ambito semplificazioni
Rifiuti
La nuova disciplina semplificata per le terre e rocce da scavo, dettata dall'articolo 41-bis del Dl 69/2013 (cd. “Fare”), non si applica in presenza di materiale di risulta edile proveniente da altri siti.
La Corte di Cassazione (sentenza 14952/2014) ha così dichiarato inamissibile il ricorso contro una sentenza di condanna per gestione illecita di rifiuti, presentato dal responsabile di un sito dove, senza alcuna autorizzazione, erano state depositati ingenti quantità di terre da scavo e di materiale da demolizione edilizia, che venivano poi sottoposte a vagliatura e selezione granulometrica.
La cernita e la selezione rientrano infatti, ai sensi del Dlgs 152/2006, tra le operazioni di recupero dei rifiuti, e questo significa che sino al completamento di tali operazioni i materiali residuati dalle attività di demolizione edilizia devono rispettare le prescrizioni previste dal "Codice ambientale" .
Le terre e rocce da scavo che presentano sostanze esterne, sottolinea poi il Giudice richiamandosi a alla sentenza 32797/2013, sono sottratte alla disciplina dei rifiuti solo in presenza di caratteristiche chimiche che escludano pericolosità per l'ambiente, approvazione del progetto di reimpiego e prova dell'avvenuto reimpiego nel rispetto del progetto approvato.
Terre da scavo - Materiale di provenienza alloctona - Articolo 186, Dlgs 152/2006 - Inapplicabile - Materiali da scavo di provenienza alloctona e di risulta edile - Articolo 41-bis, Dl 98/2013 - Non applicabile
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Discariche - Conferimento di rifiuti non inclusi nelle autorizzazioni - Reato - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Mutamento della situazione di fatto - Mutamento normativo - Applicazione a condotte esaurite - Esclusa
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